1. All'articolo 10 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa»;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano»;
c) al comma 2, lettera f), le parole: «iscritte nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».